Art. 2

In vigore dal 2 ago 1924
Le clausole di tali Atti internazionali si applicheranno anche nelle Colonie italiane. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 maggio 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani - Corbino - Federzoni. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 12 luglio 1924. Atti del Governo, registro 226, foglio 87. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-05-04;1097#art-2

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Art. 2 Approvazione della Convenzione internazionale stipulata in Ginevra il 3 novembre 1923 per la semplificazione delle formalita' doganali. — Testo vigente | Portale Normativo