Art. 1
In vigore dal 20 mag 1925
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per l'interno e per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa al riposo settimanale negli stabilimenti industriali adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella terza sessione (25 ottobre-19 novembre 1921) tenuta a Ginevra e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 marzo 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Corbino - Federzoni.
Visto, Il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1924.
Atti del Governo, registro 224, foglio 5. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-03-20;580#art-1