Art. 1

In vigore dal 20 mag 1925
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per l'economia nazionale, per l'interno e per le colonie; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione relativa al riposo settimanale negli stabilimenti industriali adottata dalla Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del lavoro della Società delle Nazioni nella terza sessione (25 ottobre-19 novembre 1921) tenuta a Ginevra e di cui è qui annesso il testo nella traduzione italiana. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 marzo 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Corbino - Federzoni. Visto, Il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 1° maggio 1924. Atti del Governo, registro 224, foglio 5. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-03-20;580#art-1

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Art. 1 Approvazione della Convenzione relativa al riposo settimanale negli stabilimenti industriali adottata dalla Conferenza generale della Organizzazione internazionale del lavoro della Societa' delle Nazioni. — Testo vigente | Portale Normativo