Art. 1
In vigore dal 30 mar 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 78 dello Statuto fondamentale del Regno;
Vista la Carta Reale data in Firenze il 3 giugno 1869, per l'Ordine Supremo della SS. Annunziata;
Di Nostro moto proprio, come Capo e Sovrano dell'Ordine;
Sentito il Presidente del Consiglio dei Ministri, Segretario dell'Ordine Supremo della SS. Annunziata;
Abbiamo ordinato ed ordiniamo:
.
All' della sopra mentovata Carta Reale è sostituito il seguente:
«. - Il numero dei Cavalieri dell'Ordine supremo della SS.
Annunziata sarà come per lo passato di venti. Nel novero di questi non si computano:
1° Il Capo e Sovrano.
2° I Principi Suoi parenti della linea paterna, fino al 4° grado incluso.
3° Gli ecclesiastici.
4° Gli stranieri».
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-03-14;300#art-1