Art. 3

In vigore dal 18 mar 1924
Il riparto delle attività e passività patrimoniali fra i Comuni indicati nel precedente è stabilito in conformità al progetto compilato, in data 7 luglio 1923, di comune accordo, dalle rappresentanze dei Comuni stessi e della frazione di Vacile. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 febbraio 1924. VITTORIO EMANUELE. Mussolini. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 29 febbraio 1924. Atti del Governo, registro 221, foglio 278. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-02-07;240#art-3

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