Art. 2
In vigore dal 1 apr 1924
Il reparto delle attività e passività patrimoniali fra i Comuni indicati nel precedente articolo è stabilito in conformità al progetto compilato in data 9 ottobre 1923, di comune accordo, dalle rappresentanze dei Comuni stessi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 gennaio 1924.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 84. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-31;309#art-2