Art. 4

Abrogato
In vigore dal 22 dic 2008
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1924-01-13;9#art-4

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Art. 4 Norme per l'applicazione del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, recante disposizioni relative agli uffici ed al personale della Regia avvocatura erariale nonche' alla difesa legale delle Ferrovie dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo