Testo di legge-art. 88 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Testo di legge›Titolo XIArt. 88 AbrogatoIn vigore dal 9 mag 2025Copia linkA−AA+Testo vigente Testo annotatoTesto di legge-art. 88 PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56Storico versioni· 2 modificazioniLe tue annotazioni Pro PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3268#art-tdl-88