Testo unico › Titolo V › Capo I
Art. 123 In vigore dal 15 apr 1939 Copia link Testo vigente Testo annotatoTesto unico- art. 123
IL REGIO D.L. 27 MARZO 1939, N. 571, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 23 GIUGNO 1939, N. 916 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Storico versioni· 3 modificazioni PrecedenteSuccessivo urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3256#art-tu-123
Altri articoli di questo atto Storico delle modifiche dal 19/04/1933 al 14/04/1939 · R.D.L. 27 marzo 1939, n. 571: ha confermato con l'art. 6, comma 2 l'abrogazione dell'art. 123. dal 22/12/1927 al 18/04/1933 · R.D. 13 febbraio 1933, n. 215: ha disposto con l'art. 119, comma 1 l'abrogazione dell'intero provvedimento. dal 08/04/1924 al 21/12/1927 · L. 21 giugno 1928, n. 1577: , convertito senza modificazioni dalla L. 21 giugno 1928, n. 1577 in G.U. 19/07/1928, n. 167, ha disposto con l'art. 5, commi 1 e 2 la modifica dell'art. 123. Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360