Art. 2
In vigore dal 19 apr 1924
Entro il termine prefisso dall'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, le Amministrazioni comunali di Mori e di Brentonico procederanno alla delimitazione territoriale, da approvarsi con decreto Reale, al regolamento di rapporti ed a quant'altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente.
Entro lo stesso termine le amministrazioni comunali di Mori e di Valle San Felice stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale. In difetto di tali deliberazioni, od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro dell'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.
Per i suindicati adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3251#art-2