Art. 3
In vigore dal 26 feb 1924
I prefetti di Vicenza e di Verona provvederanno alla nuova ripartizione dei consiglieri delle rispettive Provincie per mandamenti, ai sensi dell'art. 92 della legge comunale e provinciale.
Nella provincia di Vicenza si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 30 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1924.
Atti del Governo, registro 221, foglio 79. - Granata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;3169#art-3