Capo VII

Art. 49

Abrogato
In vigore dal 4 lug 1974
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3

Note all'articolo

  • La Corte Costituzionale, con sentenza 14 - 26 giugno 1974 n. 191 (in G.U. 1ª s.s. 03/07/1974) ha dichiarato "la illegittimita' costituzionale dell'art. 49 del r.d. 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato".

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960#art-49

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Art. 49 Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo