Capo V

Art. 29

Abrogato
In vigore dal 1 apr 1957
ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960#art-29

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Art. 29 Disposizioni sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato. — Testo vigente | Portale Normativo