Capo XIII

Art. 106

In vigore dal 1 apr 1957
L'impiegato deve osservare l'orario di ufficio, la cui durata normale giornaliera è di sette ore, e deve essere divisa in due periodi, salvo i casi di servizi speciali per i quali, con disposizione del ministro, sia diversamente stabilito. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 10 GENNAIO 1957, N. 3.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2960#art-106

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