Art. 2

In vigore dal 19 feb 1924
Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali stabiliranno d'accordo le condizioni dell'unione, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 118 della legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione dei suindicati Comuni. In difetto di dette deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2906#art-2

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