Art. 42

Abrogato
In vigore dal 9 ott 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2903#art-42

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Art. 42 Norme di attuazione del R. decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, e nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare. — Testo vigente | Portale Normativo