Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2781#art-4

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Art. 4 Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari della cessata Amministrazione austriaca, assunti provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana. — Testo vigente | Portale Normativo