Art. 4 Proroga del termine stabilito dall'art. 3 del R. decreto 24 settembre 1923, n. 2160, per la sistemazione in servizio dei funzionari delle cancellerie e degli uffici giudiziari della cessata Amministrazione austriaca, assunti provvisoriamente in servizio presso l'Amministrazione italiana. — Testo vigente | Portale Normativo