Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-30;2779#art-2

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Art. 2 Applicabilita' alle nuove Provincie delle disposizioni circa le indennita' di trasferta in materia civile spettanti ai magistrati e funzionari di cancelleria e degli onorari e indennita' spettanti ai periti, interpreti, traduttori, testimoni, ecc., nelle cause civili. — Testo vigente | Portale Normativo