Art. 2
In vigore dal 14 apr 1924
Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno al regolamento dei rapporti ed a quanto altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente.
Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-27;3247#art-2