Art. 2

In vigore dal 29 feb 1924
Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno alla esatta determinazione dei confini da approvarsi con decreto Reale, al regolamento dei rapporti ed a quant'altro occorra per le modificazioni di circoscrizione Indicate nell'articolo precedente. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-23;3096#art-2

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