Art. 1
In vigore dal 12 feb 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Ad integrazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 818, pubblicato nel n. 95 della Gazzetta Ufficiale del 23 aprile successivo, il Governo del Re è autorizzato ad accettare in donazione gli oggetti d'arte ed i mobili artistici, di proprietà privata del Sovrano, esistenti negli ex Reali palazzi di Genova e di Capodimonte.
La particolare destinazione di detti oggetti sarà stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Dè Stefani - Gentile.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924.
Atti del Governo, registro 220, foglio 287. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-23;3061#art-1