Art. 1

In vigore dal 12 feb 1924
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le finanze di concerto con quello per l'istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Ad integrazione del R. decreto 18 febbraio 1923, n. 818, pubblicato nel n. 95 della Gazzetta Ufficiale del 23 aprile successivo, il Governo del Re è autorizzato ad accettare in donazione gli oggetti d'arte ed i mobili artistici, di proprietà privata del Sovrano, esistenti negli ex Reali palazzi di Genova e di Capodimonte. La particolare destinazione di detti oggetti sarà stabilita con decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per le finanze e per la pubblica istruzione. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 23 dicembre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani - Gentile. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1924. Atti del Governo, registro 220, foglio 287. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-23;3061#art-1

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Art. 1 Autorizzazione al Governo ad accettare la donazione degli oggetti d'arte e mobili artistici di proprieta' privata del Sovrano, esistenti negli ex Reali palazzi di Genova e di Capodimonte. — Testo vigente | Portale Normativo