Art. 2
In vigore dal 24 feb 1924
Entro il termine prefisso nell'articolo seguente per l'entrata in vigore del presente decreto, i Consigli comunali procederanno alla delimitazione territoriale da approvarsi con decreto Reale, al regolamento dei rapporti ed a quanto altro occorra per le modificazioni di circoscrizione di cui all'articolo precedente.
Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione dei predetti Comuni.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-23;2943#art-2