Art. 1
In vigore dal 25 mar 1924
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri e Ministro per l'interno, di concerto col Ministro per la giustizia e gli affari di culto e col Ministro per le finanze;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione conchiusa a Roma il 6 aprile 1922, fra l'Italia, la Repubblica Austriaca, la Repubblica Cecoslovacca, lo Stato Polacco, il Regno di Romania, il Regno dei Serbi, Croati e Sloveni ed il Regno d'Ungheria, relativa alle questioni che riguardano gli Archivi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 13 dicembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Oviglio - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 marzo 1924.
Atti del Governo, registro 222, foglio 19. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-13;3237#art-1