Art. 3

In vigore dal 6 feb 1924
Entro il termine prefisso nell' per l'entrata in vigore del presente decreto, le amministrazioni dei comuni indicati nell' stabiliranno d'accordo le condizioni della rispettiva unione, a sensi ed agli effetti dell'art. 118 della legge comunale e provinciale. Per tali adempimenti sono conferiti i poteri dei Consigli comunali ai Commissari che siano stati incaricati dell'amministrazione di detti Comuni, In difetto di tali deliberazioni od in caso di dissenso, si provvederà con decreto del Ministro per l'interno, sentiti la Giunta provinciale amministrativa ed il Consiglio di Stato.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-12-06;2769#art-3

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