Art. 2

In vigore dal 8 gen 1924
Entro il novembre 1923 l'Amministrazione provinciale dell'Istria per il liceo scientifico e il comune di Pisino per il ginnasio, faranno pervenire al Ministero della pubblica istruzione regolare deliberazione approvata dalla competente autorità tutoria, con la quale si impegnino a corrispondere la prima il contributo di L. 30,000 per il liceo scientifico, il secondo il contributo di L. 12,500 per il ginnasio e a soddisfare agli obblighi stabiliti dal R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-11-09;2671#art-2

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