Art. 1

In vigore dal 23 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'articolo 3 del Nostro decreto 14 agosto 1919, numero 1442, che istituisce in ogni capoluogo di Provincia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al quale è preposto un questore: Visto il Nostro decreto 2 settembre 1923, n. 1911, con il quale viene istituita la provincia dell'Ionio, con capoluogo Taranto; Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: È istituito a Taranto un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Dè Stefani. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923 Atti del Governo, registro 219, foglio 26. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-21;2550#art-1

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