Art. 1
In vigore dal 23 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'articolo 3 del Nostro decreto 14 agosto 1919, numero 1442, che istituisce in ogni capoluogo di Provincia un ufficio provinciale di pubblica sicurezza, al quale è preposto un questore:
Visto il Nostro decreto 2 settembre 1923, n. 1911, con il quale viene istituita la provincia dell'Ionio, con capoluogo Taranto;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È istituito a Taranto un ufficio provinciale di pubblica sicurezza al quale è preposto un questore.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 21 ottobre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Dè Stefani.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1923
Atti del Governo, registro 219, foglio 26. - Granata.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-21;2550#art-1