Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-21;2341#art-1

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Art. 1 Autorizzazione a conferire senza concorso non piu' di 10 posti di usciere giudiziario agli invalidi di guerra gia' appartenenti al personale di ruolo e straordinario dell'arsenale della Regia marina, o del distretto militare di Napoli. — Testo vigente | Portale Normativo