Art. 1
In vigore dal 15 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le colonie e per l'economia nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia (Regno d'Italia, Eritrea e Somalia italiana, Tripolitania e Cirenaica) ed altri Stati per l'organizzazione della lotta contro le cavallette, firmata a Roma il 31 ottobre 1920.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Federzoni - Corbino.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923.
Atti del Governo, registro 218, foglio 184. - Granata.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-15;2465#art-1