Art. 1

In vigore dal 15 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, Ministro Segretario di Stato ad interim per gli affari esteri, di concerto coi Ministri per le colonie e per l'economia nazionale; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione tra l'Italia (Regno d'Italia, Eritrea e Somalia italiana, Tripolitania e Cirenaica) ed altri Stati per l'organizzazione della lotta contro le cavallette, firmata a Roma il 31 ottobre 1920. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 15 ottobre 1923. VITTORIO EMANUELE. Mussolini - Federzoni - Corbino. Visto, il Guardasigilli: Oviglio. Registrato alla Corte dei conti, addì 23 novembre 1923. Atti del Governo, registro 218, foglio 184. - Granata.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-10-15;2465#art-1

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Art. 1 Convenzione tra l'Italia ed altri Stati per l'organizzazione della lotta contro le cavallette. — Testo vigente | Portale Normativo