Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2346#art-1

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Art. 1 Proroga del termine stabilito dall'art. 12 del R. decreto legge 27 ottobre 1922, n. 1427, relativo agli stipendi degli ufficiali e dei sottufficiali del Regio esercito. — Testo vigente | Portale Normativo