Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2242#art-1

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Art. 1 Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (1° comma) del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento della entrata in vigore del precedente decreto 4 febbraio 1923, n. 335. — Testo vigente | Portale Normativo