Art. 1 Estensione delle disposizioni dell'articolo 5 (1° comma) del R. decreto 29 aprile 1923, n. 1164, ai conti delle istituzioni di pubblica beneficenza non ancora deliberati dalle rispettive amministrazioni al momento della entrata in vigore del precedente decreto 4 febbraio 1923, n. 335. — Testo vigente | Portale Normativo