Art. 1
In vigore dal 4 nov 1923
relativa alla costituzione in Comune della frazione di Pagliara.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
In virtù della delegazione di poteri conferita al Governo con la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Veduta la legge 5 luglio 1914, n. 743;
Ritenuta la necessità di chiarire la disposizione di cui all' della legge predetta;
Inteso il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, Presidente del Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
L' della legge 5 luglio 1914, n. 743, deve essere interpretato nel senso, che ricostituisce l'antico comune di Pagliara, comprendendovi l'abitato di Rocchenere.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo o di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 24 settembre 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 ottobre 1923.
Atti del Governo, registro 217, foglio 136. - Granata.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-24;2136#art-1