Art. 2

Abrogato
In vigore dal 9 mag 2025
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-10;1957#art-2

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Art. 2 Approvazione della tabella indicante le industrie e le lavorazioni per le quali e' consentita la facolta' di superare le 8 ore giornaliere o le 48 settimanali di lavoro. — Testo vigente | Portale Normativo