Art. 2

In vigore dal 21 dic 1923
Il Prefetto di Lecce provvederà alla nuova ripartizione dei consiglieri provinciali per mandamenti, a termini dell'articolo 92 della legge comunale e provinciale, testo unico 1 febbraio 1915, n. 148. Si procederà ad elezioni suppletive in quei mandamenti che, per effetto della nuova ripartizione, aumentino di rappresentanza.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-09-02;1911#art-2

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