Art. 2 Proroga, fino al 31 dicembre 1923, delle disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni, delle sistemazioni e dei passaggi del personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, verificatesi dopo il 24 maggio 1915. — Testo vigente | Portale Normativo