Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-08-10;1824#art-2

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Art. 2 Proroga, fino al 31 dicembre 1923, delle disposizioni del Regio decreto 28 gennaio 1923, n. 153, che autorizza la revisione delle assunzioni, delle sistemazioni e dei passaggi del personale di ruolo ed avventizio delle amministrazioni dello Stato, verificatesi dopo il 24 maggio 1915. — Testo vigente | Portale Normativo