Art. 1
In vigore dal 26 dic 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno;
Sulla proposta del Nostro Presidente del Consiglio, Ministro Segretario di Stato ad interim, per gli affari esteri di concerto coi Ministri per i lavori pubblici, per l'industria e commercio, per le finanze, per la guerra e per la marina;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Piena ed intera esecuzione è data ai seguenti accordi fra l'Italia ed altri Stati, firmati a Barcellona il 20 aprile 1921:
1° Convenzione e statuto sulla libertà del transito;
2° Convenzione e statuto sul regime delle vie navigabili d'interesse internazionale;
3° Dichiarazione che porta il riconoscimento della bandiera degli Stati sprovvisti di litorale marittimo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-22;2573#art-1