Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1795#art-1

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Art. 1 Estensione delle disposizioni degli articoli 4 e 5 del R. decreto 5 aprile 1923, n. 902, agli esercenti il servizio di agenzie private di espressi in loco ed ai concessionari del servizio dei casellari postali. — Testo vigente | Portale Normativo