Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-07-15;1603#art-2

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Art. 2 Modificazioni ed aggiunte al R. decreto 8 febbraio 1923, n. 578 che autorizza il Ministero poste e telegrafi a concedere a corrieri, commissionari e spedizionieri la facolta' di eseguire per conto di terzi il trasporto di pacchi. — Testo vigente | Portale Normativo