Art. 1
In vigore dal 18 lug 1923
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA
Visto il decreto Reale 1° febbraio 1922, n. 36, recante provvedimenti per il porto di Palermo;
Vista la legge 3 dicembre 1922, n. 1601;
Ritenuto che si è ravvisata l'opportunità di ridurre lo importo complessivo delle opere di sistemazione del porto di Palermo da L. 214,000,000.00 a L. 175,000,000.00;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro delle finanze e della marina;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Ferme restando tutte le altre disposizioni contenute nel R. decreto 1° febbraio 1922, n. 36, è modificato come appresso l'articolo 6:
Nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici saranno stanziate le seguenti somme per provvedere al pagamento delle opere di cui all', lettera A del presente decreto:
Esercizio 1922-23 L. 10,000,000.--
Id. 1923-24 » 20,000,000.--
Id. 1924-25 » 20,000,000.--
Id. 1925-26 » 20,000,000.--
Id. 1926-27 » 20,000,000.--
Id. 1927-28 » 20,000,000.--
Id. 1928-29 » 20,000,000.--
Id. 1929-30 » 20,000,000.--
Id. 1930-31 » 25,000,000.--
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L. 175,000,000.--
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Gli stanziamenti di cui sopra saranno prelevati, fino alla concorrenza delle somme disponibili, dai fondi autorizzati per il porto di Palermo dall' del R. decreto-legge 16 ottobre 1919, n. 2062.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 giugno 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Mussolini - Carnazza - A. Dè Stefani - T. De Revel.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1923-06-07;1372#art-1