Art. 2
In vigore dal 27 giu 1923
All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1923.
VITTORIO EMANUELE.
Diaz.
Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
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