Art. 2

In vigore dal 27 giu 1923
All'espropriazione dei beni immobili e dei diritti immobiliari a tal uopo occorrenti e che saranno designati dal predetto Nostro Ministro, sarà provveduto a norma delle citate leggi. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1923. VITTORIO EMANUELE. Diaz. Visto, il Guardasigilli: Oviglio.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-27;1221#art-2

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