Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1923-05-03;1165#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Che stabilisce il numero dei magistrati, dei funzionari delle cancellerie e segreterie giudiziarie, degli ufficiali giudiziari e degli uscieri giudiziari e norme di attuazione. — Testo vigente | Portale Normativo