Art. 6

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-04-22;893#art-6

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Art. 6 Che estende alle nuove Provincie le disposizioni preliminari al Codice civile, le disposizioni relative alla esecuzione degli atti delle autorita' straniere e le disposizioni dei Codici civile e di commercio con esse connesse. — Testo vigente | Portale Normativo