Art. 28 Che estende alle Nuove Provincie del Regno le disposizioni riguardanti lo stato giuridico ed economico del personale insegnante, di segreteria e di servizio delle Regie scuole medie e normali, dei Regi Istituti nautici, delle Regie scuole di commercio e delle Regie scuole industriali. — Testo vigente | Portale Normativo