Art. 1
In vigore dal 19 mag 1923
N. 864. Regio decreto 8 aprile 1923, col quale, sulla proposta del Ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il «Convitto per fanciulli gracili ed orfani di guerra - sanatorio scuola», con sede nel comune di Affori, viene eretto in Ente morale, sotto un'amministrazione autonoma, ed approvato lo statuto organico relativo.
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