Art. 2 Concernente il trasporto dei residui al 1° luglio 1922, relativi alle spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dal bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 a quello del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio. — Testo vigente | Portale Normativo