Art. 2

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-04-05;969#art-2

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Art. 2 Concernente il trasporto dei residui al 1° luglio 1922, relativi alle spese per l'Amministrazione delle carceri e dei riformatori dal bilancio del Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 1922-923 a quello del Ministero della giustizia e degli affari di culto per lo stesso esercizio. — Testo vigente | Portale Normativo