Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;954#art-4

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Art. 4 Che estende ai territori annessi le disposizioni della legge 21 agosto 1921, n. 1312, sulla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra. — Testo vigente | Portale Normativo