Art. 3 Che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle Regie stazioni di prove agrarie e speciali, nonche' delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto nazionale forestale di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo