Art. 11

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-25;875#art-11

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Art. 11 Che stabilisce il trattamento economico degli assistenti delle Regie stazioni di prove agrarie e speciali, nonche' delle Regie scuole superiori di agricoltura di Milano e di Portici, del Regio Istituto superiore agrario sperimentale di Perugia e del Regio Istituto nazionale forestale di Firenze. — Testo vigente | Portale Normativo