Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-18;668#art-3

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Art. 3 Che sopprime l'ufficio centrale idrografico e quello per l'applicazione della trazione elettrica sulle ferrovie esercitate dallo Stato. — Testo vigente | Portale Normativo