Art. 3

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-03-11;683#art-3

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Art. 3 Contenente norme per l'esonero e il trattamento di quiescenza dei professori universitarii, dei soprintendenti e direttori per le antichita' e belle arti e dei capi d'Istiuto e professori delle RR. scuole medie e normali. — Testo vigente | Portale Normativo