Capo II

Art. 30

In vigore dal 30 giu 2002
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL DP.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha disposto (con l'art. 58, comma 1, numero 51) l'abrogazione del secondo comma del presente articolo. La L. 1 agosto 2002, n. 166, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 3) la proroga al 31 dicembre 2002 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.L. 20 giugno 2002, n. 122, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185, nel modificare l'art. 59, comma 1 del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) la proroga al 30 giugno 2003 dell'entrata in vigore della presente abrogazione. Il D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.Lgs. 27 dicembre 2002, n. 302, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente provvedimento al 30 giugno 2003.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;422#art-30

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Art. 30 Contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1919, n. 107 recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio 1922, n.214, che ebbe a modificarlo. — Testo vigente | Portale Normativo