Capo I

Art. 22

Abrogato
In vigore dal 13 mag 2000
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 21 DICEMBRE 1999, N. 554

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urn:nir:stato:regio.decreto:1923-02-08;422#art-22

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Art. 22 Contenente emendamenti al D. L. 6 febbraio 1919, n. 107 recante norme per l'esecuzione delle opere pubbliche e al R. decreto 12 febbraio 1922, n.214, che ebbe a modificarlo. — Testo vigente | Portale Normativo